Rivista Internazionale di Filosofia del Diritto
1-2015
Indice
Francesco Viola, In ricordo di Alessandro Argiroffi (1958-2015)
studi
Robert Alexy, Diritti umani senza metafisica?
Pedro M. S. Alves, Giudizi e norme: atti tetici e atti nomotetici
M. Isabel Garrido GÓmez, Las dimensiones de los derechos fundamentales
Elvio Ancona, Alle fonti della concezione dell’esperienza giuridica nel pensiero di Francesco Gentile. La nozione di esperienza in Giuseppe Capograssi, Marino Gentile ed Enrico Opocher
Guido Alimena, La “reale natura” dei diritti domestici secondo Kant
SPORE
Amedeo Giovanni Conte, Regole costitutive nel Deuteronomio
NOTE E DISCUSSIONI
Fabio Ciaramelli, Lo spazio giuridico europeo e le sue potenzialità politiche
Daniele M. Cananzi, L’ermeneutica oggettività del diritto. Nota su G. Benedetti, Oggettività esistenziale dell’ermeneutica. Studi su ermeneutica e diritto
SCHEDARIO
Fabio Macioce, Il nuovo noi (D. Di Giacomo) –
Francisco Javier Ansuátegui Roig, Razón y volutad en el Estado de Derecho (Elena Virtù)
Diritti umani senza metafisica?
Robert Alexy
Abstract
In questo articolo, Alexy mira a fondare i diritti umani mediante le regole del discorso, soprattutto mediante la regola che esprime il principio kantiano dell’autonomia. Tali regole sono considerate come regole immanenti alla prassi intersoggettiva, che solo successivamente possono essere istituzionalizzate in norme giuridiche. Sulla scia della metafisica di Frege, che ammetteva l’esistenza ideali di pensieri, Alexy crede nell’esistenza ideale di tali regole del discorso. Tale giustificazione è di tipo metafisico-costruttiva e segna una svolta nella filosofia del diritto di Alexy. I diritti umani, infatti, prima di essere norme positive di una Costituzione, sono concetti ideali distinti sia dagli stati psichici sia dagli oggetti della realtà fisica.
In this paper, Alexy aims to found human rights by the discourse’s rules, especially by the rule which expresses the kantian principle of autonomy. These rules are considered like rules, which are immanent to intersubjective praxis and only subsequently can be institutionalized in legal norms. According to Frege’s philosophy, which admitted the ideal existence of thoughts, Alexy thinks that discourse’s rules have ideal existence. This justification has metaphysical-constructive nature and represents a turn in legal philosophy of Alexy’s, from the antimetaphysical positions of beginning. Human Rights, before be positive and constitutional norms, are ideal concepts, which are distinguished both from psychical events and from objects of the physical world.
Giudizi e norme: atti tetici e atti nomotetici
Pedro M. S. Alves
Abstract
Il contributo che qui propongo sta nel riconsiderare, da un punto di vista fenomenologico, la distinzione tra giudizi e norme. Miro pertanto a mettere in evidenza i limiti dell’analisi husserliana, canonicamente considerata, al fine di render conto in una maniera più adeguata del senso e del contenuto dell'intenzionalità normativa. Basandomi su alcune tesi di Kelsen, traccio una netta distinzione tra giudizi e norme, criticando alcune tendenze classiche riconducibili allo stesso Husserl, consistenti nel considerare le norme alla stregua di una particolare intenzionalità fondata sugli atti oggettivanti. Prendendo tuttavia le distanze da Kelsen, Kaufmann e Cossio, rilevo che la proposizione di dovere (Sollsatz) non è atta a rendere appropriatamente conto del senso contenutistico delle norme, alla luce della distinzione fenomenologica tra la materia intenzionale e la qualità degli atti intenzionali. Avanzo di conseguenza una mia proposta basata sul concetto di “forza duttiva”. Rilevo così che la forza duttiva delle norme non può identificarsi con la semplice coercizione. E a tal fine dimostro che, anche all'interno della sfera giuridica, vigono una varietà di forze duttive: dalla mera coercizione al consiglio fino alla raccomandazione. In conclusione, pongo in risalto la centralità del concetto di “forza duttiva” per una fenomenologia del mondo sociale.
I discuss, from a phenomenological point of view, the distinction between judgments and norms. I stress the limits of the husserlian canonical analysis in order to rightly account for the sense and content of normative intentionality. Based on some Kelsian insights, I draw a clear distinction between judgments and norms, criticizing some classical trends coming from Husserl himself that consider norms as a kind of intentionality founded upon objectifying acts. However, taking distance from Kelsen, Kaufmann, and Cossio, I stress that the ought-proposition (Sollsatz) cannot be a good rendering of the sense-content of norms, based on the phenomenological distinction between the intentional matter and the quality of intentional acts. Finally, I propose my own account based on the concept of “ductive force”. I stress that the ductive force of norms cannot be identified with simple coercion. I show that there is, even inside the juridical sphere, a variety of ductive forces, going from sheer coercion to council and recommendation. To end, I stress the centrality of the concept of “ductive force” for a phenomenology of the social world.
Las dimensiones de los derechos fundamentales
M. Isabel Garrido GÓmez
Abstract
Nel presente articolo mi propongo di analizzare la natura dei diritti fondamentali, in particolare la loro dinamica e mutevole sistematicità; e – in ragione di ciò – i fattori che risultano maggiormente decisivi in questo processo. Il paradigma formalistico non riesce a rendere conto della crescente complessità che il tema manifesta, aperta ad un cosmopolitismo globale come prova della finalità espansiva che appare intrinseca al concetto stesso di diritti fondamentali. La conclusione che ne maturo è che appare necessario superare l’impostazione economicistica cui il sistema politico si trova ad essere oggi subordinato nello scenario della globalizzazione, che sembra minacciare lo status stesso dei diritti fondamentali.
In this paper, I aim to describe the multiple dimensions of fundamental rights – particularly their dynamic and changing systematicity and what factors influence them most. In this sense, the formalist paradigm is exceeded by a plural reality from which a growing complexity arises, open to the building of a global cosmopolitanism as proof of the expansive scope of fundamental rights. The conclusion is reached that we must overcome the fact that the subordination of the political system to the economic system is becoming globalized, which directly affects the existence of fundamental rights.
Alle fonti della concezione dell’esperienza giuridica
nel pensiero di Francesco Gentile. La nozione di esperienza in Giuseppe Capograssi, Marino Gentile ed Enrico Opocher
Elvio Ancona
Abstract
Nella riflessione giusfilosofica di Francesco Gentile si può rinvenire un’originale rielaborazione del concetto di esperienza giuridica, rielaborazione maturata attraverso il ripensamento delle intuizioni di Giuseppe Capograssi e del suo allievo Enrico Opocher, ma soprattutto atraverso la volorizzazione della riflessione sull’esperienza sviluppata nell’ambito della “metafisica classica” di Marino Gentile. L’esperienza giuridica ne risulta ridefinita, rispetto a quella capograssiana, come processo conoscitivo che, allo stesso modo di quella opocheriana, problematizza il dato giuridico, ma, a differenza da quest’ultima, si determina come ricerca di un ordine oggettivo, del «giusto nelle cose», non come tentativo di individuazione di un assetto valoriale posto dal soggetto, o dai soggetti.
In the philosophical thought of Francesco Gentile, one can find an original reworking of the concept of juridical experience. This reworking has been achieved through the rethinking of the intuitions of Giuseppe Capograssi and his pupil Enrico Opocher, but, above all, through the exploitation of the reflection on experience developed by Marino Gentile in the context of his “classical metaphysics”. Juridical experience is thereby redefined – in comparison with the notion outlined by Capograssi – as a cognitive process, which – like Opocher had stressed – problematizes the juridical data. Unlike Opocher, though, Francesco Gentile sees juridical experience as the research for an objective order, for “the just in things”, and not as an attempt to devise a value set-up carried out by the subject, or by the subjects.
La “reale natura” dei diritti domestici secondo Kant
Guido Alimena
Abstract
Nel vasto panorama delle grandi intuizioni della filosofia settecentesca, un posto di rilievo spetta indubbiamente all’auf dingliche Artpersönliches Recht, la ben nota categoria kantiana dello ius domesticum. Eppure, dopo molteplici e divergenti interpretazioni, avviate già all’indomani della sua divulgazione, tale categoria ha smesso per molto tempo di stimolare ulteriori indagini, quantomeno sul fronte storiografico italiano, come se non ci fosse più nulla da dire al riguardo. Ma non è così. Il presente contributo intende infatti proporre nuovi elementi di studio ed una critica revisione di alcune false certezze, nel convincimento che la ‘reale natura’ dei diritti domestici concepiti da Kant sia rimasta vittima di fraintendimenti e letture errate, non solo sul piano concettuale.
Within the sweeping panorama of the eighteenth-century philosophy’s great insights, a prominent place certainly belongs to the auf dingliche Art persönliches Recht, the well-known Kantian category of ius domesticum. Nevertheless, after numerous and divergent interpretations that already on the day after its spreading began, this category has stopped for a long time to stimulate further investigations, at least on the italian historiographical front, as if there were nothing more to say about it. But it is not so. In fact, this paper wants to propose new items of study and a critical review of some false certainties, in the belief that the “real nature” of the domestic rights conceived by Kant has been victim of misunderstandings and incorrect readings, not only on the conceptual level.
Lo spazio giuridico europeo e le sue potenzialità politiche
Fabio Ciaramelli
Abstract
Il presente lavoro, che costituisce una discussione del libro di Francesca Ferraro Lo spazio giuridico europeo tra sovranità e diritti fondamentali. Democrazia, valori e rule of law nell’Unione al tempo della crisi (Editoriale Scientifica, Napoli 2014), analizza alcune implicazioni filosofiche della nozione di “spazio giuridico europeo”. Infatti, l’istituzione di uno “Spazio di Libertà, Sicurezza e Giustizia” all’interno dell’Unione Europea a partire dal Trattato di Amsterdam è un atto giuridico; e tuttavia il suo significato contiene potenzialità politiche non ancora sviluppate ma essenziali per la sua realizzazione e implementazione.
This paper, conceived as a discussion of Francesca Ferraro book on Lo spazio giuridico europeo tra sovranità e diritti fondamentali. Democrazia, valori e rule of law nell’Unione al tempo della crisi (Editoriale Scientifica, Naples 2014), analyses some philosophical implications of the very notion of an “European juridical space”. Indeed, the installation of a “Space of Freedom, Security and Justice” within the European Union starting from the Treaty of Amsterdam is a juridical act; but its meaning contains some political potentialities, not yet developed, but essential to its fulfillment and implementation.
L’ermeneutica oggettività del diritto.
Nota su G. Benedetti, Oggettività esistenziale dell’ermeneutica. Studi su ermeneutica e diritto
Daniele M. Cananzi
Abstract
Il più recente libro di Giuseppe Benedetti costituisce il tema attorno al quale il saggio si raccoglie. A essere discussa è la linea di Benedetti circa una oggettività esistenziale dell’ermeneutica. Nel continuo passaggio dal piano pratico a quello teoretico, l’ermeneutica giuridica proposta da Benedetti viene presentata come prospettiva per pensare il diritto nel tempo presente.
The most recent Giuseppe Benedetti book is about a fundamental and constitutive topic of legal dimension. It is discussed his position on existential objectivity of hermeneutics. In the constant passage from the practical to the theoretical level, legal hermeneutics, proposed by Benedetti, appears like a perspective to think about law in the present time.