Rivista Internazionale di Filosofia del Diritto
1-2017
Indice
studi
Alessia Farano, Responsibility and practical Reason: a dialogical Perspective
Silvia Salardi, Legal Responsibility in the current scientific Scenario. Some critical Remarks upon Alessia Farano’s Paper Responsibility and practical Reason: a dialogical Perspective
Silvia Zorzetto, Some Remarks about economic Analysis of Law in the Italian Case Law: Consequentialism or Equity in the legal Reasoning?
Giovanni Cogliandro, Public Reason, Hedgehogs and Jurisprudence
Michele Saporiti, The Right to conscientious Objection: Elements for a legal Theory
Fabrizio Esposito, Alcune note sui disaccordi teorico-interdisciplinari del diritto con l’economia
Filiberto E. Brozzetti, La “fede nella discussione” dal parlamentarismo liberale alla democrazia digitale
SPORE
Simone Ricciardelli, Alla ricerca della prova. Per una breve indagine etimologica
SCHEDARIO
Nino Giordano, Un cristiano per la città sul monte. Giorgio La Pira (Valerio Mori) – Lorenzo d’Avack, Il progetto filiazione nell’era tecnologica. Percorsi etici e giuridici (Leonardo Nepi) – Mario Ricciardi, Andrea Rossetti, Vito Velluzzi (a cura di), Filosofia del diritto. Norme, concetti, argomenti (Alessandro Di Rosa)
Responsibility and practical Reason: a dialogical Perspective
Alessia Farano
Abstract
Questo scritto offre un tentativo di emancipare il concetto di responsabilità giuridica dal dibattito sul libero arbitrio, proponendo una teoria della responsabilità basata sulla razionalità pratica. Le nuove scoperte neuroscientifiche, infatti, hanno lanciato una sfida all’idea tradizionale di responsabilità a cui i sistemi giuridici occidentali fanno riferimento, che si ritiene sia debitrice della elaborazione teologica sul libero arbitrio. Diversamente, questo scritto presenta le origini classiche della responsabilità giuridica come una possibile genealogia alternativa della nozione contemporanea, in ciò riprendendo la rinascita oxoniense della nozione aristotelica di logos e razionalità pratica. Riconoscendo l’eredità classica, specialmente la peculiare versione della retorica giudiziaria offerta dal diritto romano, è dunque possibile riconsiderare il ruolo delle neuroscienze nella presunta minaccia alla responsabilità giuridica, promuovendo una teoria della responsabilità basata sulla dimensione dialogica della razionalità giuridica.
This paper tries to emancipate the concept of legal responsibility from the free will debate, by endorsing a theory of responsibility grounded on practical reason. New emerging neuroscientific findings, indeed, have challenged the traditional idea of responsibility the western legal systems rely on, which is supposed to hold the legacy of the theological idea of free will. Instead, the paper considers the classical roots of legal responsibility as a plausible genealogy of the contemporary notion, following the Oxfordian renaissance of the Aristotelean logos and practical reason. Acknowledging the classical heritage, in particular the peculiar version of judicial Rhetoric epitomized by Roman law, it is thus possible to reconsider the role played by neuroscientific findings in their supposed threaten to legal responsibility, promoting a theory of responsibility based on the dialogical dimension of legal rationality.
Legal Responsibility in the current scientific Scenario. Some critical Remarks upon Alessia Farano’s Paper Responsibility and practical Reason: a dialogical Perspective
Silvia Salardi
Abstract
L’interessante e stimolante contributo intitolato Responsibility and practical Reason: a dialogical Perspective di Alessia Farano tenta di emancipare la discussione attorno alla responsabilità giuridica dalla teoria del libero arbitrio. L’autrice analizza la tematica alla luce degli avanzamenti scientifici nelle neuroscienze e in genetica che hanno contribuito a riaccendere l’annoso dibattito etichettato come dibattito tra determinismo e libero arbitrio. L’autrice chiarisce che sia il determinismo sia le teorie libertarie e anche il compatibilismo si fondano su una «connessione concettuale tra responsabilità e libertà». In questa prospettiva, la libertà è una precondizione della responsabilità. L’autrice suggerisce che l’approccio fondato sul libero arbitrio si basi in realtà su un errore teorico e storico e che la responsabilità dipenda invece dalla ragion pratica.
Il presente contributo analizza questa proposta criticamente con l’intento di evidenziare le implicazioni di considerare la responsabilità dipendente dal ragionamento pratico; di indagare il ruolo del moderno compatibilismo nella definizione delle ricadute sulla responsabilità delle nuove scoperte scientifiche; e infine si propone di discutere criticamente i recenti tentativi di fondare la responsabilità giuridica moderna in un antico concetto di responsablità.
The interesting and challenging paper entitled Responsibility and practical Reason: a dialogical Perspective by Alessia Farano tries to emancipate the discussion about legal responsibility from the “free will approach”. The author frames the analysis within the current scientific scenario where recent scientific advances in neuroscience and genetics contribute to reinvigorating the old debate usually labelled the “determinism v. free will” debate. She highlights that determinism and libertarian theories as well as the compatibilist theory are based on a «conceptual connection between responsibility and freedom». In this view, freedom is a precondition for responsibility. The author suggests that this “freewill approach” is based upon a «theoretical, and also historical, mistake», and that responsibility depends on practical reason instead.
My critical remarks on the paper are intended: first, to outline some implications concerning responsibility as depending on practical reasoning; second, to inquiry into the role of modern compatibilism in defining the implications of new scientific advances for legal responsibility; and eventually, to critically discuss recent attempts to ground modern legal responsibility in an ancient concept of responsibility.
Some Remarks about economic Analysis of Law in the Italian Case Law: Consequentialism or Equity in the legal Reasoning?
Silvia Zorzetto
Abstract
Il contributo ha lo scopo di discutere se l’approccio di analisi economica del diritto, in almeno una delle sue versioni, sia o meno familiare alla giurisprudenza italiana delle corti superiori e, in particolare, delle Sezioni Civili della Corte di Cassazione. Le principali tesi che vengono argomentate dall’Autrice sono le seguenti. In primo luogo, sebbene i giuristi positivi e i giudici usino evocare l’analisi economica del diritto, questo approccio come applicato negli Stati Uniti è ancora estraneo alla nostra cultura giuridica. A questo proposito il contesto statunitense illustrato nel libro The Future of Law & Economics. Essay in Reform and Recollection di Guido Calabresi è un buon termine di confronto per meglio comprendere la distanza dalla tradizione statunitense dell’analisi economica del diritto fatta, per così dire, in stile italiano (EAL). Nella seconda parte vengono presentati in breve e commentati alcuni casi paradigmatici di uso dell’analisi economica del diritto nella giurisprudenza italiana. Questa disamina mostra che, nell’applicazione pratica, i richiami e gli argomenti relativi all’efficienza, ai costi, etc. – lungi dall’essere parte di sofisticati modelli o analisi gius-economiche – sono piuttosto prossimi alla batteria degli argomenti consequenzialisti per come sono notoriamente concepiti dalla dottrina giuridica italiana. L’Autrice esamina inoltre la indeterminatezza che caratterizza questi argomenti nel dare rilevanza alle “conseguenze” e mostra come, nella nostra cultura giuridica, questi usi argomentativi abbiano un esito prevalentemente idiosincratico che deriva da valutazioni di ordine equitativo.
The scope of the paper is to discuss whether Italian case law of the higher courts and, in particular, of the Civil sections of the Court of Cassation is familiar with the economic analysis of law approach, at least, in one of its many versions. The main issues that are illustrated by the Author are as follows. First, although Italian legal scholars and judges use to evoke economic analysis of law, this approach as applied in the US is still alien to our legal culture. In this respect the US background portrayed in the book The Future of Law & Economics. Essay in Reform and Recollection of Guido Calabresi is a good term of comparison to better understand the distance from the US tradition of this kind of economic analysis of law, let’s say, in the Italian style (EAL). In the second part, some paradigmatic examples of the uses of EAL in Italian case law are briefly sketched and commented. Such investigation discloses that, in the law in action, the references and arguments related to efficiency, costs, etc. – far from being part of some refined economic models or analysis – are rather close to the well-known set of consequentialist arguments, as portrayed by the Italian legal doctrine. The Author indeed examines the indeterminacy of these arguments that give relevance to the “consequences” and shows that, in our legal culture, the outcome of their uses is mainly an idiosyncratic ruling derived from equity.
Public Reason, Hedgehogs and Jurisprudence
Giovanni Cogliandro
Abstract
Sempre più spesso concetti politici e morali vengono utilizzati quali fondamenti giustificativi per la decisione giudiziaria. I dibattiti sul concetto di ragione pubblica tra Gaus, Vallier, Enoch e Quong condividono la determinazione normativa per approfondire e forse anche superare il paradigma rawlsiano dei tribunali supremi come il foro della ragione pubblica. Da un punto di vista più ampio la legittimazione di uno Stato liberale comporta che ogni forma esplicita o implicita di coercizione attraverso la legislazione sia giustificata pubblicamente a tutti i membri ragionevoli di una società ben ordinata.
La ragione pubblica dovrebbe essere innanzitutto costituita da ragioni condivise, considerazioni pertinenti dotate di forza persuasiva; queste stesse ragioni dovrebbero inoltre essere pubbliche nel senso più ampio del termine, normativo e descrittivo insieme, accessibili a tutti i membri del gruppo interessato e fruibile in quanto già in grado di servire come ragioni collettive.
Secondo le recenti versioni del liberalismo giustificatorio, la coercizione legale è legittima se basata su ragioni che qualsiasi persona ragionevole può accettare. Questo potrebbe essere il punto di partenza di una comprensione più ampia dell’ideale dello Stato di diritto, un ideale condiviso di giustizia come possibilità di un più ampio contenuto (non solo di fatto) della legge.
Gaus si unisce a Waldron e ad altri critici della ragione pubblica liberale per negare il dovere di restrizione quando si offrono ragioni non pubbliche a sostegno delle leggi proposte. Essi rifiutano la consensualità della ragione pubblica liberale, cioè la speranza che i membri delle grandi comunità politiche moderne possano convergere sui principi condivisi e su un quadro di pensiero comune per giustificare reciprocamente i principi.
Greenberg condivide l’opinione di Dworkin che un particolare sottoinsieme di motivi morali sia ciò che effettivamente è l’oggetto di un consenso nell’essere riconosciuto come legge. I critici della pubblicità della ragione liberale pubblica si sono sbagliati a sottovalutare le ragioni sostanziali della morale politica che lo sostengono.
Political and moral concepts are used as a ground for adjudication. Debates on the Concept of public reason between Gaus, Vallier, Enoch and Quong, share the normative determination to go beyond the Rawlsian paradigm of the Supreme Courts as the forum of public reason. From a broader point of view the legitimation of a liberal State requires that any explicit or implicit form of coercion through legislation should became publicly justified to all reasonable members of a well-ordered society.
Public reasons are supposed to be first of all shareable reasons: relevant considerations equipped with persuasive force. They are also supposed to be public, accessible to all members of the relevant group and capable of serving as the reasons of the group as such. According to recent versions of justificatory liberalism, legal coercion is legitimate if based on reasons that any reasonable person can accept.
This could be the starting point of a wider understanding of the ideal of the rule of law, a shared layered ideal of Justice as the possibility of a wider (not social-facts-only) content of the law.
Gaus joins Waldron and other critics of liberal public reason in denying the duty of restraint when offering non-public reasons in support of proposed laws; they reject the consensus view of liberal public reason: the hope that members of large modern political communities can converge on shared principles and a shared public framework of thought for justifying common principles to one another.
Greenberg shares Dworkin’s view that a particular subset of moral reasons is what effectively is the object of a consensus in being recognized as law.
Critics of the publicity of liberal public reason are wrong to underrate the substantive reasons of political morality that support it.
The Right to conscientious Objection: Elements for a legal Theory
Michele Saporiti
Abstract
L’articolo propone un’analisi teorico-giuridica dell’obiezione di coscienza come diritto positivo, con particolare attenzione: al rapporto tra il diritto all’obiezione di coscienza e il diritto alla libertà di coscienza; alla natura dell’obiezione di coscienza come diritto limitato o generale; alla logica sottesa ad una clausola di coscienza; ai principali limiti applicativi dell’istituto.
This paper analyses conscientious objection as a positive right from the legal-theoretical viewpoint. In particular, it focuses on four main aspects: the relationship between the right to conscientious objection and the right to freedom of conscience; the nature of conscientious objection as a limited or a general right; the basic logic of a conscience clause; the main limits of its application.
Alcune note sui disaccordi teorico-interdisciplinari del diritto con l’economia
Fabrizio Esposito
Abstract
Questo saggio muove dalla domanda “a quali condizioni il giurista è giustificato a disinteressarsi della prospettiva economica?” per indagare la relazione tra i disaccordi che gli economisti hanno con il diritto e i disaccordi teorici. Si sostengono principalmente due tesi. Primo, i disaccordi degli economisti con il diritto possono dare luogo a un particolare tipo di disaccordo teorico – un disaccordo teorico-interdisciplinare. Affinché ciò accada, è necessario risolvere un problema di traduzione interdisciplinare, dall’economia al diritto. Questo problema è risolto quando una proposizione economica diviene parte della giustificazione esterna di una norma giuridica. Si può parlare di traduzione (o anche traslazione, trasporto, trasferimento) interdisciplinare perché avviene lo spostamento di significato da una pratica a un’altra. Secondo, le varie posizioni teoriche relative al rapporto tra diritto e morale sono anch’esse un problema di traduzione interdisciplinare, questa volta dalla morale al diritto. In ragione di questa seconda considerazione, il saggio conclude con l’auspicio di un maggior interesse di filosofi e teorici del diritto per il rapporto tra diritto ed economia.
The starting point of this essay is the question “Under what conditions is the legal practitioner justified in ignoring the economic point of view?”. This question leads to an inquiry of the relation between the disagreements economists have with the law and theoretical disagreements. The essay makes two main claims. First, the disagreements economists have with the law can originate a particular kind of theoretical disagreement – an interdisciplinary theoretical disagreement. Interdisciplinary theoretical disagreements presuppose the solution of a translation problem from economics to law. The translation problem is solved when a proposition of economics becomes part of the external justification of a legal norm. It makes sense to use the expression «interdisciplinary translation» (but also transportation, transfer) because meaning is moved from one practice to another. Second, the various positions with regard to the relation between law and morality are also a problem of interdisciplinary translation – this time from morality to law. In light of this insight, the essay concludes with the hope of more interest by philosophers of law and legal theorists for the relation between law and economics.
La “fede nella discussione” dal parlamentarismo liberale alla democrazia digitale
Filiberto E. Brozzetti
Abstract
Il saggio si apre dipingendo il panorama intellettuale che considerava la discussione plurale, equilibrata e pubblica, quale pura essenza del parlamentarismo, la fede laica dei liberali di metà Ottocento. I pensatori continentali hanno teorizzato le virtù del governo parlamentare, sperimentando come la discussione fosse l’istituto che consentiva ai diversi rappresentanti della Nazione di raggiungere la volontà generale, guidata dalla ragione ed espressa nella legge: il regime rappresentativo è essenzialmente il regime del dibattito e della libera discussione. La Repubblica di Weimar, il frutto culminante della cosiddetta “età della discussione”, ha messo i più noti studiosi dello Stato di fronte ad un dilemma: entro i vincoli della Costituzione è ancora centrale il ruolo del Parlamento? la discussione parlamentare è ancora un momento vivo e cruciale nelle procedure della moderna democrazia? In conclusione lo scritto guarda allo stato di salute della discussione parlamentare nei Legislativi attuali ed ai suoi destino, prospettive e significato agli esiti delle nuove agorà delle forme deliberativa e diretta della democrazia digitale.
The essay begins by depicting the intellectual scenario which reckoned plural, balanced and public debate to be the true essence of parliamentarism, the secular faith of mid-nineteenth century liberalism. Continental thinkers theorized the virtues of the parliamentary government, experimenting how the debate was the institution that allowed the various representatives of the Nation to reach a Reason-led general will expressed within the Law: the representative regime is essentially the regime of debate and free discussion. The Republic of Weimar, the ultimate product of the “age of the debate”, put scholars in a dilemma: is the role of Parliament still central within the boundaries of the constitutional State? is the discussion still a dramatically vivid moment in modern democratic procedures? In the end, the work pays attention to the health condition of parliamentary debate in present Legislatures and to its fate, perspectives and meaning in the new agoras of direct and deliberative forms of digital democracy.