Fondazione Giuseppe Capograssi

Fondazione Nazionale «Giuseppe Capograssi»

 

Atto costitutivo

Articolo 1
È costituita la Fondazione denominata “Giuseppe Capograssi”.

Articolo 2
La sede della Fondazione è a Roma, presso l’Istituto della Carità, in Via di Porta Latina 17.

Articolo 3
Scopo della Fondazione – esclusa ogni finalità di lucro – è di promuovere studi e ricerche nel campo della filosofia morale e della filosofia del diritto con particolare riferimento alla figura e all’opera di Giuseppe Capograssi secondo quanto più dettagliatamente specificato nello Statuto.

 

Statuto

Articolo 1
È istituita la Fondazione Nazionale Giuseppe Capograssi, con sede centrale in Roma, via Savoia, 86, e sede regionale per l’Abruzzo in Sulmona, presso il Palazzo Capograssi. Possono essere aperte altre sedi regionali, in collegamento e contatto permanenti con la sede di Roma.

Articolo 2
La Fondazione, esclusa ogni finalità di lucro, ha lo scopo di:
a) raccogliere, ordinare e custodire tutto il materiale di manoscritti o appunti auto-grafi, dattiloscritti, fogli editi o inediti, libri, cimeli, lettere, documenti e altre cose che siano appartenute a Giuseppe Capograssi e alla Sig.ra Giulia Ravaglia, sua consorte, o che abbiano attinenza alla loro vita e alla loro opera;
b) onorare con le stesse iniziative e lo stesso impegno la memoria di Gabrio Lombardi, che della Fondazione è stato il fondatore, primo presidente e munifico benefattore;
c) promuovere ricerche, convegni, seminari, pubblicazioni, anche periodiche, nel campo delle discipline filosofiche, storiche, economiche, giuridiche, politiche, religiose, letterarie, umanistiche in genere; assumendo in proprio o in società con terzi, l’esercizio di attività come l’editoria dei libri, riviste, periodici, e altro. Potrà inoltre aprire e gestire librerie, sale di conferenze per congressi, istituti d’istruzione, scuole di perfezionamento, parchi letterari, audiovisivi, CD-Rom, filmati televisivi e cinematografici, stampa di manifesti, senza esclusione di altre attività;
d) consentire nelle sedi nazionale e regionali l’accesso al pubblico per la consulta-zione di libri e documenti e per ogni altra esigenza di studio;
e) promuovere collegamenti e forme di collaborazione con altre Fondazioni, Istituti, Associazioni, anche statali, in caso si presenti l’opportunità di perseguire obiet-tivi comuni o complementari.

Articolo 3
Il patrimonio della Fondazione è costituito da:
a) l’intera proprietà dell’appartamento sito in via Savoia, n. 86, da destinarsi a sede nazionale permanente. Tale appartamento, con dipendenze e pertinenze, ha un’estensione di oltre 200 metri quadrati. Osservate tutte le formalità di legge, la Fondazione lo acquisisce quale erede universale del fondatore e presidente professor Gabrio Lombardi, per testamento depositato presso il dottor F. Lupo notaio in Roma e pubblicato in data 01/07/1994;
b) la concessione in disponibilità gratuita a tempo indeterminato della sede regionale abruzzese nel restaurato Palazzo Capograssi, sito in Sulmona. La Giunta regionale d’Abruzzo ha deliberato la concessione con proprio atto n. 6620 del 12/10/1990;
e) i diritti d’autore sulle opere di Giuseppe Capograssi;
f) i diritti d’autore sulle opere di Gabrio Lombardi;
g) i diritti d’autore sulle opere di Gaetano De Sanctis.

Articolo 4
Alle spese concorrenti al funzionamento, la Fondazione provvederà con le rendite del patrimonio, con i proventi della gestione dell’attività, con eventuali donazioni di privati ed Enti non destinate a fini patrimoniali e con gli eventuali contributi dello Stato, degli Enti locali e degli altri Enti pubblici e privati, nazionali e internazionali.

Articolo 5
Sono organi della Fondazione:
a) il Presidente;
b) il Comitato direttivo;
c) il Collegio dei Revisori dei Conti.

Articolo 6
Il Comitato direttivo è composto di undici membri, uno dei quali nominato dal Pre-posito Generale dell’Istituto della Carità in rappresentanza dell’Istituto stesso, conformemente all’art. 6 dell’atto costitutivo.
a) I membri del Comitato direttivo durano in carica cinque anni e possono essere confermati per non più di due volte consecutive. In deroga a detto limite il membro scaduto può essere confermato con delibera del Comitato, assunta a scrutinio segreto ed a maggioranza dei due terzi dei presenti.
b) In caso di emergenza estrema, su istanza scritta del membro più anziano di età, il Preposito Generale dell’Istituto della Carità procede alla conferma di un numero di membri non superiore a sei, incluso il Padre rosminiano; in caso che sei o più membri del Comitato direttivo siano in scadenza ad una stessa data, se ne sorteggiano tre, e i sorteggiati cessano dalla carica quaranta giorni prima del termine.
c) Il Comitato direttivo elegge nel suo seno il Presidente della Fondazione e nomina un Segretario tesoriere anche al di fuori dei suoi membri. Elegge altresì nel suo seno il Presidente della sede regionale abruzzese che concorda con il comitato direttivo le varie iniziative nella loro linea di massima, eseguendo nella sfera decentrata delle sue responsabilità, scelta dei collaboratori, definizione dei programmi, compilazione dei bilanci, rendicontazione agli uffici competenti ed ogni altra operazione inerente e conseguente;
d) delibera le modifiche dello statuto con le modalità di cui al successivo art. 9;
e) formula indirizzi e programmi e vigila sulla loro realizzazione;
f) approva i bilanci preventivo e consuntivo di ogni esercizio finanziario che coincide con l’anno solare;
g) istituisce commissioni, gruppi di lavoro e conferisce incarichi speciali, su proposta del Presidente.

Articolo 7
Il Presidente della Fondazione dura in carica quattro anni e può essere riconfermato;
a) ha la rappresentanza legale della Fondazione stessa di fronte ai terzi e in giudizio, ne dirige l’attività, ne cura l’amministrazione ordinaria e straordinaria e ne promuove lo sviluppo secondo le disposizioni statutarie e le determinazioni del Comitato direttivo;
b) in caso di impedimento o di assenza, egli può delegare le sue funzioni, firma inclusa, ad un vicepresidente di sua nomina;
c) alla sua cessazione dalla carica per scadenza dei termini o per qualsiasi altro motivo, funge da Presidente il membro più anziano di età del Comitato direttivo.

Articolo 8
Il Segretario tesoriere dura in carica quattro anni e può essere riconfermato;
a) tiene la contabilità della Fondazione e predispone i bilanci che sottoporrà al Comitato direttivo nei tempi previsti dal successivo art. 9;
b) redige i verbali delle sedute e ne rilascia gli estratti ad ogni fine di legge;
c) esegue con diligenza quanto richiesto dal Presidente nell’ambito dell’impegno comune di gestione della Fondazione;
d) segue le sorti del Presidente, nel caso di sua cessazione anticipata dalla carica.

Articolo 9
Le adunanze del Comitato direttivo saranno, nel corso dell’anno, due ordinarie e altre straordinarie. Quelle ordinarie avranno luogo la prima entro il 30 aprile per l’approvazione del bilancio consuntivo, la seconda entro il 30 novembre per l’approvazione del bilancio preventivo. Le altre sa-ranno convocate dal Presidente quando lo stesso lo crederà opportuno o su domanda motivata e scritta di almeno tre membri del Comitato.
a) Le adunanze del Comitato direttivo sono valide se è presente la maggioranza dei suoi membri. Sono ammesse deleghe scritte, con documento trasmesso anche per fax, non più di tre e non più di una per delegato. Il fax dovrà essere seguito da lettera regolare.
b) Le convocazioni avverranno per lettera, contenente l’ordine dei lavori e inviata almeno otto giorni prima dell’adunanza, anche per fax. Tale termine può essere ridotto a tre giorni in caso di urgenza.
c) Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei membri presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Si richiede la maggioranza dei due terzi dei presenti per le delibere di cui all’art. 6, sub a; e la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto per le modifiche dello statuto.

Articolo 10
È istituito un Albo d’oro della Fondazione.
Vi sono iscritti:
a) a titolo di Consiglieri emeriti: 1) i Presidenti cessati dalla carica; 2) le personalità insignite del premio Capograssi;
b) a titolo di Consiglieri onorari, le personalità che abbiano dato prova di speciale attaccamento alla figura e all’opera di Giu-seppe Capograssi;
c) a titolo di benefattori, i privati o gli Enti che con atti di rilevante liberalità abbiano contribuito all’incremento del patrimonio della Fondazione o abbiano procurato altri benefici;
d) a titolo di «Amici della Fondazione», quanti, estimatori di Capograssi e cultori del suo pensiero, si dimostrino interessati alle attività della Fondazione e intendano sostenerle con continuità.
Le iscrizioni di cui sopra sono deliberate dal Comitato direttivo a maggioranza dei presenti, su istanza di uno dei membri, che presenti la candidatura. Per i Consiglieri onorari si richiede la maggioranza dei due terzi.

Articolo 11
Il controllo della gestione, i riscontri di cassa, la verifica dei bilanci preventivo e consuntivo, l’esame dei documenti e delle carte contabili sono devoluti al Collegio dei Revisori dei Conti, composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati:
a) uno effettivo ed uno supplente dal Ministero per i beni culturali e ambientali;
b) due effettivi ed uno supplente dal Comitato direttivo.
I Revisori dei Conti durano in carica quattro anni e possono essere confermati.
Il Collegio predispone le relazioni al bilancio preventivo e a quello consuntivo che devono essere presentate al Comitato direttivo unitamente ai bilanci.

Articolo 12
Entro trenta giorni dalla delibera di approvazione la Fondazione provvede a tra-smettere al Ministero per i Beni Culturali e Ambientali il bilancio preventivo e il conto consuntivo con allegate le relazioni del Presidente e del Collegio dei Revisori dei Conti.
Il Presidente provvederà altresì a trasmettere al suddetto Ministero una relazione annuale sull’attività svolta dalla Fondazione.

Articolo 13
Con apposito regolamento, deliberato dallo stesso Comitato direttivo, saranno stabilite le norme per il funzionamento interno della Fondazione.

Articolo 14
Qualora per qualsiasi motivo la Fondazione non potesse più corrispondere ai suoi scopi, tutto il suo patrimonio passerà all’Istituto della Carità dei Padri rosminiani.

Articolo 15
Per quanto non previsto dal presente Statuto si dovrà fare riferimento alle leggi vigenti.

Disposizione transitoria

In prima applicazione del presente statuto, premesso che il Comitato direttivo attualmente in carica è composto di undici membri, sette nominati a suo tempo in conformità all’art. 6 dell’Atto Costitutivo della Fondazione, rogato in data 27 gennaio 1983, e successivamente confermati, e quattro eletti con le procedure previste dall’art. 4 dello statuto originale, è prorogata di due anni la durata in carica dei seguenti membri:
1) Il membro nominato in rappresentanza dell’Istituto della Carità.
2) Il Presidente della Fondazione Nazionale.
3) Il Segretario tesoriere della Fondazione Nazionale.
4) Il Presidente della sede regionale abruzzese, con sede in Sulmona, palazzo Capograssi.
5) Due altri membri, i cui nominativi saranno estratti a sorte. Per tutti gli altri membri e come regola generale resta invariata la durata quinquennale della carica.

Sede-fondazione capograssi

La Fondazione

La Fondazione, senza finalità di lucro, ha lo scopo di promuovere studi e ricerche nel campo della filosofia morale.

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Giuseppe Capograssi

Nato a Sulmona nel 1849, tutta la sua opera e tutta la sua vita è stata un messaggio.

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Attività

La Fondazione Nazionale Giuseppe Capograssi svolge prevalentemente attività convegnistica e di pubblicistica.

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Biblioteca Pojero

Una tra le importanti iniziative della Fondazione Capograssi è stata l’acquisizione della Biblioteca filosofica Pojero.

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Rivista internazionale

La Rivista internazionale di Filosofia del Diritto è la più diffusa nelle facoltà giuridiche. Capograssi ne fu uno dei direttori.

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Pubblicazioni

La Fondazione ha curato molte pubblicazioni di Capograssi e su Capograssi, molte delle quali raccolte nella collana “Il Grifone”.